Bancario/Finanziario
La complessità contrattuale e operativa relativa a rapporti bancari e finanziari determina spesso l'insorgere di controversie sia tra investitori/risparmiatori e istituti di credito/finanziari sia esclusivamente tra questi ultimi.
Tramite la procedura di conciliazione, le parti possono comporre in modo rapido e amichevole le controversie rientranti nel settore dell'intermediazione finanziaria, comprese quelle del settore bancario e creditizio.
La procedura di conciliazione di ADR Center (iscritta al N.1 del Registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero di Giustizia) integra tutti gli elementi indicati dagli art. 38-40 del D.lgs. 05/03.
I principali effetti della procedura di conciliazione previsti dagli articoli sopraccitati sono i seguenti:
- Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dell'azione giudiziaria;
- Se prevista da una clausola e non esperita, il giudice su istanza di parte dispone la sospensione del processo fissando un termine per il deposito dell'istanza di conciliazione presso un organismo di conciliazione;
- Il verbale di conciliazione, omologato dal Presidente del Tribunale, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;
- La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali;
- Benefici fiscali.
La normativa prevista dal D.lgs 05/03 si applica alle controversie aventi ad oggetto:
- Rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di rapporti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa;
- Materie di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, quando la relativa controversia è promossa da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio;
- Credito per le opere pubbliche.
Per maggiori informazioni o chiarimenti contattate il nostro servizio di Case Management: casemanagement@adrcenter.it