Le spese per lo svolgimento del primo incontro di mediazione sono costituite dalle spese di avvio, dalle spese di vive per le convocazioni e dalle spese generali di segreteria.
Le indennità di mediazione sono dovute solo a seguito della prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro.
Le spese per lo svolgimento del primo incontro di mediazione sono costituite dalle spese di avvio e dalle spese vive documentate. Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante al momento del deposito dell’istanza di mediazione e da ciascuna Parte Convocata al momento dell’adesione:
le spese vive documentate riguardano le convocazioni, nonché eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità richieste dalle Parti. Dette spese sono dovute dalla parte che ne fa richiesta per le attività che comportano ulteriori attività di segreteria.
L’istanza potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese di avvio da parte della Parte Istante. In caso di mancato pagamento delle spese della Parte Convocata, l’adesione si considera non perfezionata e pertanto ADR Center provvederà, in caso di mancata presentazione al primo incontro, all’emissione del relativo verbale. La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle spese di avvio. Nelle altre ipotesi di pagamento delle spese di avvio del primo incontro si applicano le disposizioni contenute nella circolare del Ministero della Giustizia del 27/11/2013.
Le spese vive di segreteria pari a € 40,00 + IVA a copertura dei costi per l’organizzazione e la gestione degli incontri sono dovute dalla parte che ne fa richiesta per ciascuna delle seguenti attività:
Le spese di mediazione sono dovute qualora le parti decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro, sottoscrivendo un apposito verbale di proseguimento della procedura e impegnandosi a versare le indennità dovute, dando quindi corso effettivo alla mediazione immediatamente o in altro incontro successivo. Le spese di mediazione sono determinate dal Ministero della Giustizia e, ai sensi dell’art. 16, comma 9, del D.M. n.180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139, devono essere corrisposte al momento della sottoscrizione del verbale di prosecuzione oltre il primo incontro. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo. In ogni caso l’effettivo pagamento di almeno la metà delle spese di mediazione è condizione necessaria per la prosecuzione della procedura e lo svolgimento degli eventuali incontri successivi. Nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. In caso di raggiungimento dell’accordo è prevista per legge una maggiorazione.
L’ammontare dell’indennità, dovuta per ciascun centro di interesse, è legato al valore della lite indicato nell’istanza di mediazione, a norma del Codice di procedura civile. Qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, rilevata prima della prosecuzione oltre il primo incontro, ADR Center decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti. In questi casi, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Per le spese di mediazione di valore superiore a € 2.000, le Parti potranno concordare con ADR Center una somma per ciascuna sessione di mediazione, provvedendo in ogni caso al pagamento del totale previsto dalla tabella che segue all’esito positivo della procedura. Per le procedure di particolare difficoltà e complessità, le parti e ADR Center potranno concordare specifici criteri di calcolo delle spese di mediazione. In ogni caso, i criteri di determinazione delle spese di mediazione devono essere conformi all’art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139.
Tutti gli importi sono al netto dell’IVA.
In base all’art. 16 del D.M. n.180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139 nelle mediazioni volontarie e da clausola contrattuale le spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento sono aumentate:
In caso di successo della mediazione entrambe le Parti beneficiano di un credito d’imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000. Si ricorda che in caso di giudizio successivo, tutte le spese di mediazione sostenute rientrano tra le spese rimborsabili dalla parte soccombente che possono essere richieste al giudice ex art. 91 c.p.c.
I pagamenti devono essere effettuati tramite:
CREDEM, IBAN IT69I0303203207010000002827, Swift code BACRIT21375,
Intestato a: ADR Center
Causale: È obbligatorio indicare nella causale del bonifico la città della sede di ADR Center, il nominativo e il numero di protocollo della procedura indicato nella lettera di convocazione, ovvero la data di deposito della istanza.
Esempio: Roma, Mario Rossi RM/127/22 (per procedura già protocollata)
Esempio: Roma, Mario Rossi data di deposito (per deposito istanza di mediazione)
L’avvenuto pagamento delle spese di avvio, delle spese vive e delle spese di mediazione, insieme alla comunicazione dei dati per la fatturazione elettronica, è condizione necessaria per il rilascio dei verbali.
Puoi usare il servizio online o scariare il modulo pdf
Contatti
ADR Center Srl – Società Benefit
Headquarters – Sede Centrale
Via Marcantonio Colonna, 54
00192 – Roma
Tel. +39 06 36 09 37
Email: info@adrcenter.com
Pec: adr@pec.adrcenter.com
Contatti
ADR Center Srl – Società Benefit
Headquarters – Sede Centrale
Via Marcantonio Colonna, 54
00192 – Roma
Tel. +39 06 36 09 37
Email: info@adrcenter.com
Pec: adr@pec.adrcenter.com