Indennità | ADR Center
Nr. 1 – Registro organismi di mediazione Ministero della Giustizia

MEDIAZIONE

Spese e indennità di mediazione

Le spese per lo svolgimento del primo incontro di mediazione sono costituite dalle spese di avvio, dalle spese di vive per le convocazioni e dalle spese generali di segreteria.

Le indennità di mediazione sono dovute solo a seguito della  prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro. 

Spese per lo svolgimento del primo incontro di mediazione

Le spese per lo svolgimento del primo incontro di mediazione sono costituite dalle spese di avvio e dalle spese vive documentate. Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante al momento del deposito dell’istanza di mediazione e da ciascuna Parte Convocata al momento dell’adesione:

€ 40,00 + IVA per le liti fino a € 250.000,00 ed € 80,00 + IVA per le liti superiori a € 250.000,00;

le spese vive documentate riguardano le convocazioni, nonché eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità richieste dalle Parti. Dette spese sono dovute dalla parte che ne fa richiesta per le attività che comportano ulteriori attività di segreteria.

L’istanza potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese di avvio da parte della Parte Istante. In caso di mancato pagamento delle spese della Parte Convocata, l’adesione si considera non perfezionata e pertanto ADR Center provvederà, in caso di mancata presentazione al primo incontro, all’emissione del relativo verbale. La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle spese di avvio. Nelle altre ipotesi di pagamento delle spese di avvio del primo incontro si applicano le disposizioni contenute nella circolare del Ministero della Giustizia del 27/11/2013.

Spese vive di segreteria

Le spese vive di segreteria pari a € 40,00 + IVA a copertura dei costi per l’organizzazione e la gestione degli incontri sono dovute dalla parte che ne fa richiesta per ciascuna delle seguenti attività:

  • richiesta di rinvio del primo incontro o degli incontri successivi (già fissati);
  • richiesta di estensione della procedura ad altre Parti;
  • svolgimento degli incontri in videoconferenza (spese dovute per ciascun incontro);
  • svolgimento degli incontri in sede diversa da quella territorialmente competente.

Spese di Mediazione per il proseguimento o oltre il primo incontro

Le spese di mediazione sono dovute qualora le parti decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro, sottoscrivendo un apposito verbale di proseguimento della procedura e impegnandosi a versare le indennità dovute, dando quindi corso effettivo alla mediazione immediatamente o in altro incontro successivo. Le spese di mediazione sono determinate dal Ministero della Giustizia e, ai sensi dell’art. 16, comma 9, del D.M. n.180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139, devono essere corrisposte al momento della sottoscrizione del verbale di prosecuzione oltre il primo incontro. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo. In ogni caso l’effettivo pagamento di almeno la metà delle spese di mediazione è condizione necessaria per la prosecuzione della procedura e lo svolgimento degli eventuali incontri successivi. Nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. In caso di raggiungimento dell’accordo è prevista per legge una maggiorazione.

L’ammontare dell’indennità, dovuta per ciascun centro di interesse, è legato al valore della lite indicato nell’istanza di mediazione, a norma del Codice di procedura civile. Qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, rilevata prima della prosecuzione oltre il primo incontro, ADR Center decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti. In questi casi, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Per le spese di mediazione di valore superiore a € 2.000, le Parti potranno concordare con ADR Center una somma per ciascuna sessione di mediazione, provvedendo in ogni caso al pagamento del totale previsto dalla tabella che segue all’esito positivo della procedura. Per le procedure di particolare difficoltà e complessità, le parti e ADR Center potranno concordare specifici criteri di calcolo delle spese di mediazione. In ogni caso, i criteri di determinazione delle spese di mediazione devono essere conformi all’art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139.

Tutti gli importi sono al netto dell’IVA.

In base all’art. 16 del D.M. n.180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139 nelle mediazioni volontarie e da clausola contrattuale le spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento sono aumentate:

  • del 20% in caso di importanza, complessità o difficoltà della procedura.
  • del 20% nel caso di formulazione della proposta del mediatore.

Agevolazioni Fiscali

In caso di successo della mediazione entrambe le Parti beneficiano di un credito d’imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000. Si ricorda che in caso di giudizio successivo, tutte le spese di mediazione sostenute rientrano tra le spese rimborsabili dalla parte soccombente che possono essere richieste al giudice ex art. 91 c.p.c.

Modalità di Pagamento

I pagamenti devono essere effettuati tramite:

  • bonifico bancario alle seguenti coordinate:

CREDEM, IBAN IT69I0303203207010000002827, Swift code BACRIT21375,

Intestato a: ADR Center

Causale: È obbligatorio indicare nella causale del bonifico la città della sede di ADR Center, il nominativo e il numero di protocollo della procedura indicato nella lettera di convocazione, ovvero la data di deposito della istanza. 

Esempio: Roma, Mario Rossi RM/127/22 (per procedura già protocollata)

Esempio: Roma, Mario Rossi data di deposito (per deposito istanza di mediazione)

  • contanti, carta di credito, bancomat o assegno presso le sedi di ADR Center;
  • online tramite la piattaforma ODR Center.

L’avvenuto pagamento delle spese di avvio, delle spese vive e delle spese di mediazione, insieme alla comunicazione dei dati per la fatturazione elettronica, è condizione necessaria per il rilascio dei verbali.

Criteri di determinazione della Indennità

di cui all’art. 16 del D.M. n.180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate; che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quanto nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. Se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.