1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.
Il Regolamento di mediazione di ADR Center è approvato dal Ministero della giustizia.
Nella pagina è possibile scaricare il documento integrale o visualizzare il dettaglio di ciascuno dei 16 articoli che lo compongono.
1. Il presente regolamento (“Regolamento”) si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (“Mediazione”) delle controversie, gestite da ADR Center Srl (“ADR Center”, ovvero “l’Organismo”) che le parti intendono risolvere bonariamente.
2. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrate da ADR Center in relazione a controversie nazionali ai sensi del D. Lgs. n. 28/10 e successive modifiche. Di intesa tra l’Organismo e le Parti, le controversie nazionali e internazionali possono essere soggette ad altro regolamento di mediazione.
3. In caso di sospensione o cancellazione di ADR Center dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.
1. La Mediazione si svolge nelle sedi (denominate Resolution Center) di ADR Center. In alternativa, con il consenso di tutte le parti e del mediatore e del Responsabile dell’Organismo, ADR Center può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più conveniente.
1. Il mediatore è nominato a rotazione tra quelli inseriti nell’elenco dei mediatori indipendenti di ADR Center, consultabile su www.adrcenter.it, tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta soprattutto dalla tipologia di laurea posseduta, l’esperienza professionale, l’eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore.
2. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nell‘elenco di ADR Center.
3. ADR Center si riserva, in casi eccezionali, la possibilità di indicare il nominativo del mediatore una volta decorso il termine per l’adesione di Parte Convocata.
4. L’elenco dei mediatori indipendenti di ADR Center è su base nazionale. Sul sito www.adrcenter.it è consultabile il curriculum di ciascun mediatore, con l’indicazione delle città in cui operano prevalentemente.
5. ADR Center si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
1. Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
2. In casi eccezionali, ADR Center può sostituire il mediatore con un altro del proprio elenco.
3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, ADR Center provvederà alla sua sostituzione dopo aver informato le parti.
4. Qualora la Mediazione sia svolta dal responsabile dell’Organismo, sulla sostituzione decide il mediatore più anziano tra quelli dell’elenco di ADR Center.
1. Ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 28/10, al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare personalmente con l’assistenza dell’avvocato.
2. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita mediante apposita procura speciale sostanziale scritta con i necessari poteri per definire la controversia.
3. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante munito dei necessari poteri per definire la controversia mediante apposita procura speciale scritta con i necessari poteri per definire la controversia.
4. Le parti possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. L’assistenza legale è disciplinata da norme di legge. Nelle mediazioni c.d. volontarie, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2010 e successive modifiche.
1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.
1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da ADR Center.
1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.
Puoi usare il servizio online o scaricare il modulo pdf
Contatti
ADR Center Srl – Società Benefit
Headquarters – Sede Centrale
Via Marcantonio Colonna, 54
00192 – Roma
Tel. +39 06 36 09 37
Email: info@adrcenter.com
Pec: adr@pec.adrcenter.com
Contatti
ADR Center Srl – Società Benefit
Headquarters – Sede Centrale
Via Marcantonio Colonna, 54
00192 – Roma
Tel. +39 06 36 09 37
Email: info@adrcenter.com
Pec: adr@pec.adrcenter.com