Il procedimento di mediazione offre notevoli vantaggi nella risoluzione delle controversie, tra cui: tempi rapidi, costi contenuti e prevedibili, controllo sul risultato, attenzione agli interessi reali, riservatezza e assenza di rischio.
Il procedimento di mediazione offre notevoli vantaggi nella risoluzione delle controversie, tra cui: tempi rapidi, costi contenuti e prevedibili, controllo sul risultato, attenzione agli interessi reali, riservatezza e assenza di rischio.
Scopri nel dettaglio perche preferire il procedimento di mediazione nella risoluzione delle controversie, ripetto alla giustizia ordinaria.
Uno dei principali benefici offerti dalla mediazione è la possibilità di gestire autonomamente il processo di risoluzione della controversia, mantenendone il controllo. La procedura di mediazione è avviata nei tempi concordati tra le parti e l’organismo, e non può durare complessivamente oltre 3 mesi. Nella prassi, gli incontri di mediazione che durano più di uno o due giorni sono in effetti assai rari. Peraltro la possibilità di considerarsi avverata la condizione di procedibilità qualora le parti decidano al primo incontro di porre termine al tentativo con un mancato accordo, di fatto riduce notevolmente la durata della procedura.
Di pari passo con il contenimento dei tempi va anche quello dei costi. Poiché gli incontri di mediazione vengono fissati per periodi di tempo predefiniti, e le indennità complessive sono predeterminate (e sottoposte per legge a controllo ministeriale), i costi della procedura sono certi e prevedibili.
Le parti assieme ai loro legali, e non il mediatore, stabiliscono i contenuti dell’accordo. Diversamente dal processo e dall’arbitrato, pertanto, non vi è il rischio di una decisione avversa.
Le parti assieme ai loro legali, e non il mediatore, stabiliscono i contenuti dell’accordo. Diversamente dal processo e dall’arbitrato, pertanto, non vi è il rischio di una decisione avversa.
Altro vantaggio straordinario della mediazione è senz’altro il carattere riservato e confidenziale dell’intera procedura, come previsto anche per legge. Sia le parti, sia il terzo neutrale sono tenuti a non rivelare alcuna informazione ottenuta nel corso della procedura. Allo stesso modo, il mediatore non potrà svelare a una parte le informazioni ottenute confidenzialmente dall’altra durante gli incontri separati, a meno che non sia stato altrimenti pattuito.
Le parti possono porre termine alla mediazione in qualsiasi momento, e ricorrere alle forme tradizionali di risoluzione delle controversie.
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Via Marcantonio Colonna, 54
00192 – Roma
Tel. +39 06 36 09 37
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