Cittadini e piccole imprese hanno la possibilità di ottenere la liberazione dei debiti non onorati (esdebitazione) ai sensi della Legge 3/2012 e dal D.M. 202/2014 mediante l’ausilio di esperti specializzati nel campo della crisi da sovraindebitamento
L’Associazione ADR, organismo iscritto al n. 250 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia, svolge nella circoscrzione del tribunale di Roma – in collaborazione con ADR Center Soc. Benefit a r.l.- l’attività di solidarietà e di segretariato sociale, tra cui l’attività di promozione dei servizi di prevenzione, gestione e risoluzione delle controversie e dei conflitti, nonché le attività volte alla composizione assistita della crisi da sovraindebitamento e servizi di assistenza alle procedure di crisi e insolvenza.
In particolare, offre ai cittadini e piccole imprese, mediante l’ausilio di esperti specializzati nel campo della crisi da sovraindebitamento, la possibilità di ottenere la liberazione dei debiti non onorati (esdebitazione) attraverso la predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione del debito e procedure liquidatorie ai sensi della Legge 3/2012 e dal D.M. 202/2014.
Alla luce della complessità della procedura, ai richiedenti è consiglibile farsi assistere da un avvocato o da un commercialista. Per valutare l’ammissibilità alla procedura l’Associazione ADR offre la possibilità di richiedere un incontro preliminare gratuito, anche in videoconferenza, con un Gestore che verrà incaricato dall’OCC. L’incontro preliminare deve essere richiesto tramite la compilazione e l’invio del modulo seguente all’indirizzo info@pec.associazioneadr.it
MODULISTICA
Elenco Gestori della Crisi
L’Organismo per la Composizione delle Crisi o OCC è una istituzione, imparziale ed indipendente, che fornisce informazioni sul sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i Gestori della Crisi, professionisti abilitati ad amministrare i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, e quindi la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
La procedura di composizione della crisi disciplinata dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (modificata dal D.L. 179/2012 convertito con la L. del 17/12/2012 n. 212) consente quindi ai soggetti che versano in una situazione di perdurante esposizione creditoria, ma che non possono avvalersi delle procedure concorsuali tradizionali (quali fallimento e concordato preventivo) di ristrutturare il loro debito con i creditori.
Tali soggetti (persone fisiche, imprenditori commerciali e società non fallibili, imprenditori agricoli, professionisti, società tra professionisti, fondazioni, consorzi, associazioni professionali, imprese agricole, consumatori) possono pertanto rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi, che abbia sede nello stesso circondario di residenza del debitore, per proporre una delle soluzioni previste dalla normativa, ossia:
– L’accordo di composizione della crisi prevede la ristrutturazione del debito sulla base di un piano che indichi importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti, eventuali garanzie rilasciate e modalità specifiche per l’eventuale liquidazione dei beni, previa approvazione di almeno il 60% dei creditori.
– Il piano del consumatore (riservato al consumatore o al debitore che ha assunto obbligazioni estranee all’attività imprenditoriale o professionale) prevede la ristrutturazione del debito da sottoporre alla valutazione del Giudice, ma senza l’approvazione preventiva dei creditori.
– Il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore prevede la ristrutturazione del debito mediante la liquidazione di tutti i beni, il cui ricavato è destinato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
Dette procedure consentono l’estinzione (controllata in sede giudiziale) delle obbligazioni del soggetto sovraindebitato non fallibile.
– consumatore
– imprenditore agricolo
– c.d. start up innovativa
– imprenditore sotto soglia art 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila)
– imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila)
– imprenditore cessato
– socio illimitatamente responsabile
– professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi
– società professionali ex L. 183/2011
– associazioni professionali o studi professionali associati
– società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali
– enti privati non commerciali
– l’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
– chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento.
– chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore.
– chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.
– La Legge 3 cit. ha approntato una serie di strumenti (accordo, piano del consumatore, liquidazione) atti a garantire a cittadini, professionisti e piccole imprese la possibilità di superare le condizioni di sbilanciamento patrimoniale che rendono difficile o impossibile ripiantare i debiti accumulati. Tutto questo in un’ottica “salva suicidi” di altissima rilevanza sociale e assistenziale.
Puoi usare il servizio online o scaricare il modulo pdf
Contatti
ADR Center Srl – Società Benefit
Headquarters – Sede Centrale
Via Marcantonio Colonna, 54
00192 – Roma
Tel. +39 06 36 09 37
Email: info@adrcenter.com
Pec: adr@pec.adrcenter.com
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